IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
2 dicembre  2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del
Mondo di ciclismo su strada 2008»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514
del   19 aprile   2006,   recante:   «Interventi   conseguenti   alla
dichiarazione  di  «grande  evento» nel territorio della provincia di
Varese  per  garantire  il  regolare  svolgimento dei «Campionati del
Mondo  di  ciclismo  su  strada  2008  e  successive modificazioni ed
integrazioni»;
  Visti gli esiti della riunione del 15 febbraio 2007 tenutasi presso
la Prefettura di Varese alla quale hanno partecipato i rappresentanti
delle amministrazioni interessate alla realizzazione del sopra citato
«grande evento»;
  Ravvisata   necessita'   di   apportare   ulteriori   modifiche  ed
integrazioni    all'ordinanza   sopra   citata   per   garantire   la
realizzazione del predetto «grande evento»;
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. Per   assicurare  in  termini  di  somma  urgenza  le  attivita'
necessarie  finalizzate  al  regolare  svolgimento dei Campionati del
Mondo  di  ciclismo  su  strada 2008, la provincia di Varese provvede
alle  attivita' finalizzate alla realizzazione del nuovo collegamento
stradale  tra  la  S.S. 342  «Briantea»  e la S.S. 233 «Varesina» con
interconnessione alla S.S. 344 di «Porto Ceresio».
  2. Per  l'attuazione  degli interventi di cui al presente articolo,
che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', la
provincia  di  Varese  puo'  affidare  incarichi  professionali  e di
consulenza  specialistica  giuridica e tecnica in base alla normativa
vigente.
  3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, la Provincia
di  Varese  puo'  indire  conferenze  dei servizi, entro sette giorni
dall'acquisizione  della  disponibilita'  dei  progetti. Qualora alla
Conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione
invitata   risulti   assente,  o  non  dotato  di  idoneo  potere  di
rappresentanza,  la  Conferenza e' comunque legittimata a deliberare.
Il  dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita',  la  determinazione  e'  subordinata, in deroga all'art.
14-quater,   comma 3,   della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito   dall'art.  11  della  legge  11 febbraio  2005,  n.  15,
all'assenso  del  Ministero  competente  o  della  giunta  regionale,
secondo  che  il  dissenso  sia  stato  espresso dall'Amministrazione
statale  o  dall'Amministrazione  regionale, che si pronunciano entro
sette giorni dalla richiesta.
  4. I  pareri,  visti  e  nulla-osta relativi agli interventi che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi  di  cui  al  comma  precedente, in deroga all'art. 16, della
legge   7 agosto  1990,  n.  241,  sono  resi  dalle  amministrazioni
competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine
si intendono favorevoli.
  5. Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 la provincia di Varese e'
autorizzata  a  provvedere  per  le  occupazioni  di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere  e  degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto
di  occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da ogni altro adempimento,
nonche'  alla  redazione  dello stato di consistenza e del verbale di
immissione  in  possesso  dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni.