IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008 e successive modificazioni ed integrazioni»; Visti gli esiti della riunione del 15 febbraio 2007 tenutasi presso la Prefettura di Varese alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni interessate alla realizzazione del sopra citato «grande evento»; Ravvisata necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata per garantire la realizzazione del predetto «grande evento»; Acquisita l'intesa della regione Lombardia; Dispone: Art. 1. 1. Per assicurare in termini di somma urgenza le attivita' necessarie finalizzate al regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008, la provincia di Varese provvede alle attivita' finalizzate alla realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la S.S. 342 «Briantea» e la S.S. 233 «Varesina» con interconnessione alla S.S. 344 di «Porto Ceresio». 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', la provincia di Varese puo' affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente. 3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, la Provincia di Varese puo' indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 la provincia di Varese e' autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.